Donne vittime di violenza, Vittime di discriminazione

Dal 1° dicembre 2017 le domande di accesso ai Fondi per il Patrocinio legale, sia quello per donne vittime di violenza che quello per vittime di discriminazione, devono essere presentate direttamente alla Regione Piemonte, all'Ufficio che ha sostituito Finpiemonte nelle istruttorie.

È necessario utilizzare solo il seguente indirizzo per le comunicazioni ufficiali e per trasmettere le domande:

patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it

e utilizzare il seguente indirizzo per le altre comunicazioni (ad esempio, richieste di informazioni):

patrocinio.legale@regione.piemonte.it

Tutte le informazioni ad oggi disponibili sui Fondi, insieme ai moduli utili per gli avvocati, possono essere scaricate dal sito:

http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/fondi-per-il-patrocinio-legale

Si precisa che gli avvocati che hanno presentato domanda di accesso al Fondo Antiviolenza prima del 1° dicembre ed hanno avuto la delibera di ammissione devono continuare a rivolgersi a Finpiemonte per le parcelle e la definizione delle pratiche avviate.

 

Donne vittime di violenza

 

Normativa

Legge regionale n.4 del 24 febbraio 2016

Regolamento n.3/R del 02/03/2009, modificato con Regolamento n. 4/R del 18/11/2014

La Regione Piemonte, con legge 17 marzo 2008, n.11, ha istituito il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", emettendo in seguito i Regolamenti attuativi ed affidando a Finpiemonte s.p.a. la gestione del Fondo.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire un sostegno alle donne anche minori vittime di violenza e maltrattamenti domiciliate in Piemonte, coprendo le spese di assistenza legale quando intendano avviare azione legale sia in ambito penale per i reati commessi ai loro danni, che in ambito civile con la proposizione di ricorsi per separazione, ricorso per ordini di protezione, procedure esecutive in seguito ad inadempimento degli obblighi di mantenimento ed altro.  

Tuttavia, occorre rammentare che, a mente dell’art. 76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale può essere ammessa al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, anche con il Patrocinio a spese dello Stato.

In questo caso le donne vittime di violenza che usufruiscono del Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale possono accedere al Fondo per ottenere la copertura delle sole spese stragiudiziali - mentre in ambito civile il Fondo continua a coprire per le donne vittime di violenza tutte le spese di assistenza legale giudiziali e stragiudiziali.

Con un recente intervento legislativo regionale, la legge regionale 17 marzo 2008, n.11, è stata modificata secondo il disposto dell’art. 29 della legge Regione Piemonte 24 febbraio 2016, n. 4 - "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

Per scegliere il proprio avvocato patrocinante, prendere visione dell' elenco avvocati donne vittime di violenza e dell' elenco avvocati esperti in diritto antidiscriminatorio ai sensi della legge regionale Piemonte  n. 5 del 23 marzo 2016.

 

Formazione

Documenti

Notizie