Il praticante avvocato ammesso al patrocinio può svolgere l'attività giudiziaria nei limiti definiti dalla c.d. "Legge Carotti" del 16/12/99 n. 479.
In particolare, il praticante, dopo il conseguimento dell'abilitazione, può esercitare il patrocinio nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente:
A) Negli affari civili
alle cause relative a:
B) Negli affari penali
alle cause relative a:
Sebbene non espressamente menzionata dalla legge, il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto la possibilità di patrocinio, nel caso in cui il valore della controversia non superi i 25.822,84 Euro, anche in materia di esecuzioni (Parere n. 35 del 23/9/09) e lavoro (Parere n. 59 del 26/10/06).
Nell'esercizio di funzioni improprie da parte del praticante abilitato non solo si può ravvisare l'esercizio abusivo della professione di avvocato, ma la mancanza di legittimazione può anche dare luogo a nullità degli atti giudiziari redatti.
Documenti da depositare in Segreteria per ottenere l'abilitazione al patrocinio:
1) Richiesta di iscrizione in bollo da € 16,00;
2) Ricevuta attestante l'avvenuto versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato all'Agenzia delle entrate ufficio di Roma o Pescara;
3) Dichiarazione del dominus in bollo da € 16,00, attestante il perfezionamento del periodo di pratica necessario per ottenere il patrocinio;
4) Fotocopia del codice fiscale e della carta d'identità;
5) Due fotografie formato tessera;
6) Moduli "Questionario" ed "Informativa privacy" debitamente compilati e sottoscritti;
7) Pagamento della quota di iscrizione all'albo, di importo pari alla quota annuale, da versare all'atto dell'iscrizione stessa presso la Segreteria dell'Ordine;
8) Numero 4 marche da bollo da € 16,00 ciascuna.
Modulistica: