29 Dicembre 2020
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
a seguito del perdurare della emergenza sanitaria, il Consiglio Nazionale Forense con Delibera n. 310 del 18 dicembre u.s ( che si allega) ha inteso disciplinare l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua per gli avvocati per l’anno 2021 cercando di contemperare il suddetto obbligo con il divieto di svolgimento di attività formativa in presenza
Se da una parte, rispetto al 2020, il nuovo testo prevede un aumento del numero dei crediti da conseguire (anche integralmente in modalità “ FAD”) nell’anno solare 1° gennaio- 31 dicembre 2021 ( almeno 15 , di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie rappresentate da previdenza forense,ordinamento,deontologia ed etica professionale), dall’altra consente l’assolvimento dell’obbligo formativo attraverso l’imputazione al 2021( e sino a totale copertura) dei crediti relativi al 2020 che siano risultati in esubero, anche a seguito di compensazione con il triennio precedente (2017-2019).
Si coglie , infine, l’occasione per sottolineare come, unitamente al 2020, anche l’anno solare 1 gennaio- 31 dicembre 2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo di cui all’art. 12 c. 3 del Regolamento del CNF n.6 del 2014.
A disposizione, si saluta cordialmente.
Il Consigliere
Coreferente della Commissione Formazione
Stefano Bonaudo