Tirocinio forense e formazione: comunicato deliberato dalla Commissione Formazione Regionale

 

 

La Commissione  per la Formazione dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, riunitasi in data 1.12.2018, ha deliberato all’unanimità di emanare il comunicato che segue.

  

1) Allo stato attuale è pienamente vigente la normativa derivante dal combinato disposto dell’art. 43 L. 247/2012 e dell’art. 10 D.M. Giustizia 17/2018, in base alla quale tutti i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti successivamente alla data del 29.9.2018 sono tenuti, oltre che allo svolgimento della prescritta pratica in uno studio professionale, alla frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

 

2) Il mancato adempimento di entrambi tali obblighi impedisce al Consiglio dell’Ordine il rilascio del certificato di compiuto tirocinio (art. 8 D.M. 17/2018).

 

3) Il Ministro della Giustizia ha predisposto uno schema di decreto ministeriale che prevede lo spostamento del termine di entrata in vigore delle norme del D.M. 17/2018 all’1.4.2020 al fine di riformare integralmente le norme regolanti le modalità di accesso alla professione e in merito il Consiglio di Stato ha già espresso parere favorevole; tuttavia, il preannunciato D.M. non è ancora stato emanato e pubblicato e non vi sono indicazioni circa la data in cui ciò avverrà. 

 

4) Il C.N.F. ha fornito chiarimenti in base ai quali, anche in caso di entrata in vigore del sopra citato preannunciato decreto, l’obbligo di frequenza ai corsi delle Scuole Forensi previsto dalla Legge Professionale rimarrà in vigore, lasciando, però, come in passato,  facoltà ai singoli Ordini di valutare quali effetti attribuire ad un eventuale inadempimento (specie in relazione al rilascio del certificato  di compiuto tirocinio).

 

5) L’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, su conforme proposta della Commissione per la Formazione, ha deliberato di confermare l’orientamento già espresso dagli Ordini territoriali dopo l’entrata in vigore della legge professionale (nel 2013) e di considerare la mancata frequenza ai corsi di formazione condizione non impeditiva del predetto rilascio.

 

6) E’ necessario, peraltro, sin d’ora precisare che se il preannunciato D.M. di proroga non fosse emanato per qualsivoglia motivo, i Consigli dell’Ordine territoriali non potranno esimersi dall’applicare con il dovuto rigore la normativa allo stato vigente (e di cui si è reso sopra conto), negando il rilascio dell’attestato di compiuto patrocinio a tutti coloro che risulteranno inadempienti all’obbligo di legge.  

 

7) A tal fine è stato deliberato che i singoli Consigli si attiveranno per mettere a disposizione dei propri tirocinanti strutture in cui l’obbligo di frequenza ai corsi predetti possa essere adempiuto.

 

8) L’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, in ogni caso, unendosi all’indirizzo fatto proprio da tutti gli organi nazionali e locali che presiedono alla organizzazione e vigilanza sulla formazione per l’accesso ha, inoltre, ribadito di considerare altamente opportuno che la pratica forense sia accompagnata dalla frequenza di appositi corsi, rilevando, altresì, la necessità che gli stessi siano seguiti presso soggetti sottoposti al controllo delle istituzioni forensi e che operino adottando la metodologia e le modalità previste dalle Linee Guida nazionali. 

 

Su tali basi, l’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta ha ritenuto di indirizzare a tutti i praticanti  l’invito a considerare attentamente quanto sopra esposto, raccomandando ai Colleghi responsabili dello svolgimento della pratica di fornire loro adeguata assistenza nella valutazione dell’invito stesso.

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