Compensi professionali: sentenza 4485/2018 SSUU
Si informa che con sentenza n. 4485/2018, depositata il 23 febbraio 2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno individuato le regole da utilizzare per il recupero - da parte degli avvocati - dei propri compensi professionali, stabilendo che:
- è esclusa la possibilità di introdurre l´azione sia con il rito di cognizione ordinaria (atto di citazione), sia con quello del procedimento sommario “ordinario” di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;
- gli unici riti utilizzabili sarebbero pertanto quelli del ricorso per ingiunzione di pagamento (con applicazione delle norme speciali che prevedono la permanenza della tutela privilegiata del creditore dopo l'opposizione, ai sensi artt. 648, 649 e 653 c.p.c.) e dell’art. 702 bis c.p.c., così come disciplinato dall’art. 14 e dagli art. 3 e 4 del D.lgs n. 150/2011 (da utilizzare anche per l’opposizione al decreto ingiuntivo);
- in entrambi i casi, l'oggetto della controversia di cui all'articolo 28 della legge numero 794/1942 è rappresentato dalla domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dello avvocato, tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull´an debeatur quanto se non vi sia;
- una volta introdotta, tale controversia resta soggetta al rito di cui all´art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (caratterizzato dall’inappellabilità dell´ordinanza ed immodificabilità del rito), anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all´an.
- soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli in via riconvenzionale o di compensazione o di accertamento pregiudiziale, l’introduzione di una domanda ulteriore e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 comporta − sempre che non si ponga anche un problema di connessione ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso − che si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria; in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedere con il rito per essa di regola previsto.
Si segnala che il presente comunicato è stato tratto dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Verona, accedendo al quale è possibile scaricare la sentenza.