Si trascrive di séguito la comunicazione del Presidente della Sezione II Penale del Tribunale di Torino in relazione alla traduzione dei sottoposti a misura custodiale alle udienze fissate ex art. 309 e 310 c.p.p.:
"TRIBUNALE DI TORINO
II SEZIONE PENALE
Oggetto: traduzione dei detenuti nelle udienze avanti al Tribunale del Riesame
Al Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di TORINO
Con riferimento alla traduzione di coloro che sono sottoposti a misura custodiale onde assicurarne la presenza alle udienze avanti al Tribunale del Riesame, segnalo che, a seguito dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte sulle norme che disciplinano la presenza del detenuto nelle udienze fissate ex art. 309 e 310 cpp (Cass. 49882/15, ric. Pernagallo), a far tempo dal 22 febbraio 2016 (avuto riguardo alla data di deposito dell’impugnazione) non verra’ piu’ disposta la traduzione del detenuto, anche se si tratta di soggetto detenuto nel distretto, salvo che vi sia espressa richiesta in tal senso formulata dall’imputato o dal difensore.
In particolare:
- in caso di udienza ex art. 309 cpp, il detenuto che intende presenziare all’udienza deve farne espressa richiesta con la richiesta di riesame, personalmente o tramite il difensore, a norma dell’art. 309 comma 6 cpp (e cio’ sia che si tratti di detenuto nel distretto sia che si tratti di detenuto fuori distretto);
- in caso di udienza ex art. 310 cpp, l’imputato detenuto nel distretto che intenda presenziare all’udienza deve farne espressa richiesta tempestivamente (anche tramite il difensore), mentre il detenuto fuori distretto puo’ chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza a norma dell’art. 127 cpp
La prego di darne comunicazione agli avvocati del foro di Torino ed ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine del distretto.
Ringrazio per la collaborazione.
Distinti saluti.
Torino, 3 febbraio 2016
Il Presidente del Tribunale del Riesame
Cristina Domaneschi"